Regolamento dell’Organismo di Mediazione Leone ADR S.r.l.s. ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni
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Il presente Regolamento disciplina le procedure dirette alla risoluzione delle controversie insorte tra due o più soggetti, che si svolgono dinanzi a questo Organismo.
Il Regolamento disciplina le seguenti tipologie di mediazioni:
Il servizio di mediazione ha come finalità la composizione stragiudiziale di controversie in materia di diritto civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili.
Le parti hanno la possibilità di indicare, concordemente, un Mediatore, in difetto di ciò, il responsabile dell’Organismo designa il mediatore più idoneo nel rispetto dei seguenti criteri:
Il Mediatore designato deve garantire la propria neutralità, indipendenza, imparzialità, riservatezza e mancanza di qualsiasi incompatibilità sottoscrivendo, prima di iniziare il procedimento, l’apposita “dichiarazione di imparzialità” (vedi All.to 1), previa dichiarazione di impegno (art. 22, co.1, lett. i) del D.M.150/2023). In particolare, non possono assumere l’incarico di mediatore tutti coloro che nel singolo procedimento di mediazione abbiano interessi di qualsiasi natura, economica o non economica. Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:
Tutti i mediatori di questo Organismo di Mediazione, nello svolgimento della loro attività, si attengono alle direttive del Codice Europeo di Condotta per Mediatori e al Codice Etico dell’Organismo.
Il mediatore designato ha l’obbligo di comunicare, sia all’Organismo che alle parti, qualsiasi interesse personale od economico, nonché qualsiasi altra circostanza, di cui è a conoscenza, che potrebbe compromettere la propria imparzialità, indipendenza e neutralità.
Nel caso in cui il mediatore designato non possa, per dette ragioni, svolgere l’incarico ricevuto, il responsabile dell'Organismo provvede a designare altro e diverso mediatore, pur sempre alla luce dei criteri indicati nel presente Regolamento.
Nel caso in cui il Mediatore, che dovesse divenire incompatibile con la gestione del procedimento, sia lo stesso Responsabile dell’Organismo, questi dovrà immediatamente farsi sostituire da altro Mediatore, scelto secondo i criteri indicati al precedente punto.
Il responsabile dell’Organismo, in presenza di particolari esigenze organizzative o fatti sopravvenuti, si riserva, comunque, la possibilità di sostituire il mediatore, anche successivamente alla sua nomina e nel corso del procedimento di mediazione. Nel caso in cui la mediazione sia svolta dal responsabile dell’Organismo, la sostituzione avverrà ad opera del mediatore più anziano iscritto negli elenchi di Leone A.D.R. (oppure ad opera del mediatore che ha svolto più procedimenti nella materia oggetto della controversia in questione)
Tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio tra le parti avente il medesimo oggetto o anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo espresso consenso della parte interessata. Sul contenuto delle medesime dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Il procedimento di mediazione è non formale, come espressamente previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 28/2010. Chiunque intenda attivare la procedura di mediazione deve far pervenire con deposito cartaceo, spedizione a mezzo raccomandata A/R o invio a mezzo PEC domanda scritta, unitamente alla copia del documento di identità, del codice fiscale della parte istante e di copia del bonifico delle spese di avvio della mediazione - calcolate sul valore della controversia, come da tabella allegata - presso la segreteria dell’Organismo della sede territorialmente competente.
La competenza territoriale può essere derogata solo su accordo di tutte le parti presenti in mediazione. Le parti possono avviare la mediazione, o aderire ad essa, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dall’Organismo e presenti nel sito www.leoneadr.it, debitamente compilati e sottoscritti in ogni parte, inviandoli tramite Pec, secondo le indicazioni indicate nel sito dell’Organismo. La procedura s’intende avviata nel momento in cui l’istanza viene depositata. L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istanza e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Il Regolamento si intende come accettato e, dunque, vincolante per la parte istante al momento della presentazione della domanda e, dal momento dell’adesione al procedimento o dalla partecipazione agli incontri per qualsiasi altro soggetto.
Il mediatore, le parti, i legali, altri professionisti e chiunque partecipi agli incontri di mediazione a qualunque titolo è obbligato a rispettare la più totale riservatezza. In particolare qualunque soggetto operi per l’Organismo di mediazione o comunque intervenga nel procedimento è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
In merito alle dichiarazioni e alle informazioni acquisite dalle parti nel corso delle sessioni separate, salvo eventuale consenso della parte che rende le informazioni, il mediatore è, altresì, tenuto alla massima riservatezza nei confronti delle altre parti. Come ormai confermato dalla giurisprudenza, tuttavia, possono non essere protetti dall’obbligo di riservatezza i motivi che hanno indotto le parti a non aderire alla mediazione, motivi che potranno essere verbalizzati dal mediatore. (art. 22 co 1 lett. M) Le parti si obbligano a non chiamare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze di cui siano venuti a conoscenza nel corso del procedimento, il mediatore, il personale ed i responsabili dell’Organismo e tutti coloro che, in qualche maniera, possono essere stati interessati dalla procedura di mediazione, fatta eccezione per i casi in cui l’obbligo di testimonianza sia previsto dalla legge.
L’Organismo detiene a norma di legge un apposito registro, cartaceo e telematico. Per ogni affare di mediazione viene formato un fascicolo, anche informatico, contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti di cui il mediatore incaricato può prendere visione.
Il presente Regolamento garantisce il diritto di accesso agli atti per le parti del procedimento di mediazione. Tale diritto ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ogni singola parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
Il mediatore e le parti concordano, di volta in volta, quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private, debbano essere ritenuti riservati. I dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e succ. mod. e int. e dei provvedimenti e delle regole fissate dal Garante della privacy per la Mediazione Civile. Conclusasi la procedura, l’Organismo consegna alla parte richiedente tutta la documentazione precedentemente depositata presso la segreteria, conservandone una copia per il periodo di tre anni a far data dalla conclusione della procedura, ai sensi dell’art. 2961, primo comma del codice civile.
Successivamente al deposito dell’istanza di mediazione, il responsabile dell’Organismo designa un mediatore, secondo i criteri precedentemente meglio specificati. Fatta salva la correttezza dei dati, l’integrazione degli stessi, peculiari modalità di comunicazione (es. notifiche all’estero, notifica per pubblici proclami) e particolari esigenze organizzative o funzionali al migliore svolgimento del procedimento manifestate dalla parte istante al momento del deposito dell’istanza, il primo incontro di mediazione sarà fissato non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda. L’Organismo provvederà alla tempestiva convocazione delle parti che sarà effettuata in forma scritta. In ogni caso, in presenza di oggettive motivazioni ed in assenza della previsione di sanzioni, il superiore termine di legge è da intendersi come non perentorio. Le suddette convocazioni potranno avvenire anche a mezzo PEC.
Entro 5 giorni dalla data indicata in convocazione, le parti chiamate in mediazione comunicano per iscritto alla segreteria dell’Organismo la loro volontà di prender parte oppure di non partecipare all’incontro fissato, in mancanza, il mediatore designato presenzierà comunque alla sessione di mediazione nel giorno comunicato alle parti e potrà redigere apposito verbale che potrà consegnare alla parte istante, previa sua richiesta e dietro pagamento delle spese dovute, come di seguito regolamentate, per gli usi consentiti dalla legge.
Qualora nessuna parte si presenti al primo incontro, per il quale l’Organismo offre la disponibilità temporale di almeno due ore, il Mediatore - di concerto con il responsabile dell’Organismo - archivierà d’ufficio la procedura, fermo ed impregiudicato, in ogni caso, il diritto dell’Organismo a percepire le spese già maturate.
Per lo svolgimento del primo incontro, l’Organismo offre alle parti una disponibilità temporale di almeno due ore, con la possibilità di una ulteriore estensione temporale in caso di particolare complessità degli argomenti trattati o laddove si ravvisi la possibilità concreta di raggiungere un accordo.
Qualora nessuna parte si presenti al primo incontro, il mediatore, di concerto con il responsabile dell’Organismo, archivierà d’ufficio la procedura, fermo ed impregiudicato, on ogni caso, il diritto dell’Organismo a percepire le spese già maturate.
Nel corso degli incontri, il mediatore potrà svolgere sessioni congiunte o separate redigendo, però, un unico verbale riepilogativo .
Nell’ipotesi in cui la parte invitata non aderisca o non si presenti, la parte istante può scegliere di far comunicare alla parte invitata una sua proposta.
Il Mediatore, nei casi in cui lo reputi necessario ai fini della risoluzione della controversia, ha facoltà di richiedere una CTM (consulenza tecnica di mediazione) e/o formulare una sua proposta di bonario componimento della controversia.
Nella mediazione disposta dal giudice, art. 5 comma 1bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010, se questi lo richiede, il mediatore è obbligato a verbalizzare i motivi del mancato accordo.
Tutte le comunicazioni tra il mediatore e le parti, successive al primo incontro, anche quelle relative a fissazioni di incontri e rinvii, sono senza formalità, e possono avvenire anche a mezzo telefonico o a mezzo email ordinaria. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione in modo informale e come ritiene più opportuno, avendo come unico fine quello di una rapida soluzione della lite. A tal fine, al mediatore viene riconosciuta la facoltà di tenere incontri congiunti o separati anche con le sole parti o con i soli legali che le assistono. Il mediatore, sentito il responsabile dell’Organismo, ha la facoltà di esaminare e decidere, caso per caso, su tutte le richieste di rinvio formulate dalle parti e può aggiornare la mediazione per permettere l’acquisizione di nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione finalizzata ad agevolare la possibile conciliazione. Lo stesso può, comunque, concludere la procedura, in ogni sua fase o stato, qualora le parti dichiarino per iscritto di non aver interesse a proseguirla. Inoltre ciascuna parte ha facoltà di abbandonare la procedura in qualsiasi momento, comunicando tale circostanza all’Organismo, restando comunque dovute all’Organismo le spese già maturate.
Il luogo di svolgimento della procedura è quello delle sedi dell’Organismo, consultabili sul sito www.leoneadr.it, ed è sempre derogabile unicamente con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo. L’Organismo può, inoltre, avvalersi, per lo svolgimento delle procedure conciliative, anche di strutture, personale e mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine accordi di collaborazione.
Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita anche alle persone fisiche, purché gli stessi siano muniti di idonei poteri sostanziali. Per rappresentare la Parte di un procedimento di mediazione che verte in tutte quelle materie i cui verbali conclusivi possono essere soggetti a trascrizione, previo passaggio avanti a pubblico ufficiale (Notaio), è assolutamente indispensabile essere muniti di procura notarile speciale.
Nella mediazione obbligatoria e in quella disposta dal giudice (art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010) le parti devono partecipare a tutti gli incontri con l’assistenza di un legale, condizione necessaria ed indispensabile perché il verbale d’accordo possa costituire titolo immediatamente esecutivo tra le Parti.
Nelle mediazioni volontarie, le parti possono presenziare senza l’assistenza di un avvocato. Nulla vieta, pertanto, che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, dunque, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 28/2010.
Le parti devono ritenersi responsabili, in via esclusiva, esonerando quindi l’Organismo ed il mediatore designato da qualsiasi forma di responsabilità verso le parti e verso i terzi connessa:
La procedura di mediazione deve essere improntata a criteri di correttezza e buona fede, nel pieno rispetto delle parti, dei consulenti, dei legali e del mediatore, nonché dell’attività svolta da ogni soggetto coinvolto. In particolare, durante il corso della mediazione, i legali sono tenuti ad osservare comportamenti di lealtà e buona condotta, in linea con quanto previsto dal proprio codice deontologico. Condotte non corrette e di particolare gravità saranno immediatamente segnalate ai competenti organi disciplinari, per l’adozione dei provvedimenti del caso.
Le parti, i legali e chiunque intervenga nel procedimento di mediazione, è tassativamente tenuto a svolgere tutte le trattative alla presenza del mediatore o per il suo tramite e/o, in ogni caso, condividendo con lui i contenuti delle comunicazioni.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche o, comunque, in controversie di particolare complessità, il mediatore, con il consenso di una o di entrambe le parti, ha la facoltà di richiedere l’assistenza ed il parere di esperti indipendenti, quali consulenti e periti, iscritti negli Albi detenuti presso i tribunali. Il loro compenso, determinato secondo le relative tariffe professionali stabilite con D.M. 30 maggio 2002 per i Periti e i CTU nominati dal Tribunale o diversamente concordato con le parti, sarà a carico di queste ultime. Il mediatore potrà richiedere una consulenza tecnica anche in assenza di una parte e anche al fine di formulare una proposta di mediazione. La consulenza tecnica sarà a carico della parte richiedente o parimenti divisa tra tutte le parti che l’hanno richiesta. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’art. 9 del D.Lgs n. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’art. 116, comma primo, del codice di procedura civile.
Se richiesto congiuntamente da tutte le parti, il mediatore dovrà formulare proprie proposte conciliative atte a tentare di definire amichevolmente la lite. Come già scritto precedentemente, il mediatore può formulare una proposta anche in assenza della parte invitata, alla quale avrà l’obbligo di comunicarla. A tal fine, lo stesso potrà richiedere, in qualsiasi momento, una CTM. Il mediatore ha, qualora lo ritenesse opportuno, sempre ampia facoltà di formulare spontaneamente una propria proposta, anche in assenza di espressa richiesta delle parti.
In ogni caso il mediatore, a suo insindacabile giudizio, potrebbe non voler formulare la propria proposta se:
Come previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010, le parti dovranno far pervenire per iscritto al mediatore, entro sette giorni dal ricevimento della proposta, la propria accettazione o il proprio rifiuto. La mancata risposta in detti termini equivale al rifiuto della proposta secondo il principio del silenzio-rifiuto, salvo casi eccezionali, oggettivamente motivati (si pensi ai tempi necessari per le delibere delle pubbliche amministrazioni, delle Banche o delle Assicurazioni o, ancora, quando l’accettazione dipende da un provvedimento giudiziale - p.e. Giudice tutelare ecc.ecc).
Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Quando il Giudice procede ai sensi dell’art. 5, comma 2, o dell’articolo 5-quatere, comma 1, del D.Lgs 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
Al termine del procedimento, il mediatore redige apposito processo verbale in cui rende conto dell’esito della procedura; il verbale di mediazione deve essere sottoscritto dalle parti, dai legali, se presenti, e dal mediatore che ne certifica anche l’autografia o l’eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo. Il verbale è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno che viene conservato presso la segreteria dell’Organismo.
In caso di avvenuta conciliazione, i termini dell’accordo raggiunto dalle parti devono essere contenuti in un documento separato che viene firmato dalle medesime, ed eventualmente da chi le assiste, ed ha natura negoziale. Tale documento verrà allegato al relativo verbale redatto e sottoscritto dal mediatore, costituendo così il processo verbale.
Come espressamente previsto dall’art. 12 comma 1 del D.lgs. 28/10, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo immediatamente esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Alle parti che ne facciano richiesta, e che abbiano provveduto a corrispondere in favore dell’Organismo le dovute spese ed indennità di mediazione, viene rilasciato il verbale per gli usi consentiti dalla legge.
Nel caso di persone fisiche, è consigliabile la presenza personale della parte.
Nel caso di persone giuridiche, è indispensabile che il rappresentante della parte sia munito di ampi poteri per dirimere la controversia. Come per la mediazione obbligatoria, anche in questo caso le parti dovranno necessariamente essere assistite da un legale, per tutta la durata della procedura. Alle parti è fatto obbligo di rendere disponibile al mediatore, sin dalla presentazione dell’istanza, il verbale d’udienza con il quale il giudice le ha rinviate in mediazione.
Il mediatore applicherà al procedimento tutto quanto previsto per le mediazioni obbligatorie e, se presenti, si atterrà alle indicazioni espressamente fornite dal giudice.
Nei casi in cui la mediazione non sia prevista dalla legge come condizione di procedibilità, le parti hanno comunque la possibilità di presentare un’istanza di mediazione per dirimere una controversia . Per un buon esito della procedura di mediazione, è sempre consigliabile che le parti siano personalmente presenti. Nella mediazione volontaria non è prevista la presenza obbligatoria dei legali, anche se consigliata. A parte la facoltatività della presenza dei legali, Il procedimento di mediazione si svolge allo stesso modo che nelle mediazioni obbligatorie o demandate.
L’Organismo consente a ciascuna parte la possibilità di scegliere di svolgere la mediazione in modalità telematica. Il servizio permette di presenziare all’intera procedura, o a parte di essa, da remoto.
La mediazione telematica si svolge su specifica piattaforma, secondo una procedura controllata e riservata. Le parti dialogano, con l’aiuto del mediatore, all’interno di un sistema di videoconferenza mediante stanze virtuali riservate. Il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti, attivando o escludendo i singoli utenti, a seconda delle esigenze, per valutare le posizioni delle stesse, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore, in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso idonea piattaforma conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle parti e dai loro legali (se presenti), con firma digitale. In questo caso, il Mediatore non firma per certificare l’autenticità delle sottoscrizioni essendo la firma apposta già una firma certificata.
Per il calcolo delle indennità di Mediazione, questo Organismo dichiara di adottare la tabella prevista per gli Organismi pubblici, costituente l’allegato “A” del D.M. 150/2023, alla quale si applica la riduzione del 20% in caso di mediazioni obbligatorie.
Il pagamento delle indennità di mediazione, comunque dovute dalle parti, solidalmente obbligate nei confronti dell’Organismo per le ulteriori spese di mediazione, è condizione necessaria ed indispensabile per il ritiro del verbale di mediazione.
Spese vive. Dovute dalla sola parte istante, sostenute per il servizio di notifiche e/o comunicazioni alle parti (tramite raccomandata A/R, PEC, ecc.). Le spese vive sono sempre dovute, anche in caso di gratuito patrocinio.
Spese di avvio e di primo incontro. A valere sull’indennità complessiva, dovute da ciascuna parte al momento del deposito dell’istanza o dell’adesione al procedimento, calcolate sul valore della controversia, da tabelle allegate. Se il procedimento si chiude al primo incontro senza accordo, nulla è dovuto dalle parti, oltre quanto già pagato all’avvio o all’adesione;
Spese di mediazione:
Se il procedimento si chiude con accordo al primo incontro o prosegue con incontri successivi al primo (e si conclude con conciliazione o mancata conciliazione), le parti sono tenute a versare, in favore dell’organismo, le ulteriori spese di mediazione, calcolate sulla base di quanto previsto dall’art. 30 del D.M. 150/2023, al netto degli importi già corrisposti ai sensi dell’art. 28 co. 5.
MANCATO ACCORDO AL PRIMO INCONTRO
Non sono dovute altre spese oltre quelli di avvio e primo incontro, già corrisposte.
ACCORDO AL PRIMO INCONTRO
Le ulteriori spese di mediazione, dovute ai sensi degli articoli 28 e 30 del D.M. 150/2023, sono calcolate sulla base della tabella di cui all’All.A. al netto delle spese di avvio e primo incontro (già corrisposte), con una maggiorazione del 10%
MANCATO ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO
Le ulteriori spese di mediazione sono calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A, al netto delle spese di avvio e primo incontro (già corrisposte)
ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO
Le ulteriori spese di mediazione, dovute ai sensi degli articoli 28 e 30 del D.M. 150/2023, sono calcolate sulla base della tabella di cui all’All.A. al netto delle spese di avvio e primo incontro (già corrisposte), con una maggiorazione del 25%
Per il dettaglio delle indennità, consultare la tabella A allegata al presente regolamento
Salvo diverso accordo, le spese ulteriori di mediazione (dopo il primo incontro) sono dovute in solido dalle parti presenti in mediazione. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi, ad insindacabile valutazione dell’Organismo, si considerano come un’unica parte; le spese di avvio non tengono contro dei centri di interesse e dovranno essere corrisposte da ciascuna parte coinvolta nel procedimento di mediazione.
Qualora una parte dichiari di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per l’ammissione al gratuito patrocinio, potrà usufruire delle agevolazioni previste producendo all’organismo il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato o l’istanza di ammissione depositata presso il competente COA.
Tasse, imposte o diritti di qualsiasi specie e natura, dovuti nei casi previsti dalla legge, sono a carico delle parti, in solido tra loro.
La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del c.p.c. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il co. 1.
Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall’Organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’Organismo, su indicazione delle parti, nel corso del procedimento.
Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi.
Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell’Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
In caso di provvedimento di sospensione o cancellazione dal Registro degli Organismi di Mediazione, il Responsabile dell’Organismo deve darne immediata comunicazione a tutti i suoi Mediatori e a tutte le parti presenti nei procedimenti pendenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del D.M. 150/23.
La prosecuzione dei procedimenti pendenti avanti ad altro Organismo del medesimo circondario avverrà secondo quanto previsto e disposto dall’art. 41 del D.M. 150/23.
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, la procedura di mediazione è regolata dalla legge civile italiana, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e al D.M. 150 del 24 ottobre 2023 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto compatibili, dalle norme procedurali del codice di procedura civile.
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