Indennità di mediazione ai sensi del DM 150/2023
ACCORDO AL PRIMO INCONTRO
In caso di accordo al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione, dovute ai sensi degli articoli 28 e 30 del D.M. 150/2023, sono calcolate sulla base della tabella di cui all’All.A. al netto delle spese di avvio e primo incontro (già corrisposte), con una maggiorazione del 10%.


MANCATO ACCORDO IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO
In caso di mancato accordo in incontri successivi al primo, sono dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione (come da tabella).


ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO
In caso di accordo in incontri successivi al primo, sono dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione con una maggiorazione del 25% (come da tabella).


Salvo diverso accordo, le spese ulteriori di mediazione (dopo il primo incontro) sono dovute in solido dalle parti presenti in mediazione. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi, ad insindacabile valutazione dell’Organismo, si considerano come un’unica parte; le spese di avvio non tengono contro dei centri di interesse e dovranno essere corrisposte da ciascuna parte coinvolta nel procedimento di mediazione.
Qualora una parte dichiari di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per l’ammissione al gratuito patrocinio, potrà usufruire delle agevolazioni previste producendo all’organismo il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato o l’istanza di ammissione depositata presso il competente COA.
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