Indennità di avvio e primo incontro

 

Indennità di primo incontro ai sensi del DM 150/2023 (dovute al momento del deposito dell'istanza o dell'adesione)

A valere sull’indennità complessiva, dovute da ciascuna parte al momento del deposito dell’istanza o dell’adesione al procedimento, calcolate sul valore della controversia, da tabelle allegate. Se il procedimento si chiude al primo incontro senza accordo, nulla è dovuto dalle parti, oltre quanto già pagato all’avvio o all’adesione.

 

Tariffe per mediazioni obbligatorie o demandate

 

Tariffe per mediazioni volontarie

L’istanza di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento di quanto dovuto dalla parte istante.

La partecipazione della parte invitata è consentita solo dopo il pagamento delle indennità dovute.

In caso di mancata conciliazione al primo incontro, null’altro sarà dovuto dalle parti, oltre agli importi già versati in fase di presentazione della domanda di mediazione (parte istante) e dell’adesione al primo incontro.

Quando, ad insindacabile valutazione dell’Organismo, più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi, essi verranno considerati come un’unica parte ai soli fini della corresponsione delle indennità di mediazione mentre, per la corresponsione delle spese di avvio, non si tiene conto dei centri di interesse e queste dovranno essere corrisposte, in egual misura, da ciascun soggetto (fisico o giuridico) coinvolto nel procedimento di mediazione.

SPESE VIVE

La parte istante è tenuta a sostenere il costo di €10,00 + IVA per ciascuna convocazione a mezzo Rac. A/R semplice ed €15,00 + IVA per ciascuna Racc.1 A/R.

Le superiori somme, considerate “spese vive”, non sono coperte da gratuito patrocinio.